Videosorveglianza dei luoghi di lavoro: è legittimo il trattamento di dati?

Data: 07-12-2020

videosorveglianza ambiente lavorativo

L’installazione di impianti di videosorveglianza all’interno dei locali aziendali che ritraggano i lavoratori durante lo svolgimento della prestazione lavorativa richiede alcune valutazioni preliminari non soltanto dal punto di vista giuslavoristico bensì anche con riguardo al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Il Garante della Privacy, consapevole dell’importanza di fornire delle direttive chiare in materia anche alla luce dell’entrata in vigore del GDPR, ha fornito alcuni interessanti chiarimenti nelle FAQ in tema di videosorveglianza e protezione dei dati personali.

Il Garante, ribadendo che la videosorveglianza nell’ambito del posto di lavoro è ammissibile esclusivamente per far fronte ad esigenze produttive, per la tutela del patrimonio aziendale e per garantire la sicurezza, ha affermato che tale attività, implicando il trattamento di dati personali, deve essere posta in essere nel rispetto del principio di minimizzazione circa la scelta del luogo e delle modalità delle riprese e che in ogni caso i dati raccolti devono risultare pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

Ciò precisato, il Garante ha previsto che debbano essere fornite due distinte informative ai lavoratori: la prima contenente le informazioni sulla finalità del trattamento e sull’identità del titolare, la seconda di carattere più esteso contenente tutte le informazioni utili nel rispetto dell’art. 13 del GDPR.

Alla luce del principio di responsabilizzazione del titolare del trattamento, nelle FAQ l’Autorità chiarisce come spetti allo stesso operare un bilanciamento degli interessi coinvolti alla luce delle finalità perseguite, effettuando una valutazione di impatto preventiva sulla protezione dei dati ogniqualvolta in cui il trattamento comporti un rischio elevato per le persone fisiche ovvero quando sia posta in essere una registrazione sistematica su larga scala in un luogo accessibile al pubblico o avente ad oggetto dati particolari.

In ultimo, chiamato a esprimersi in tema di durata della conservazione dei dati trattati, il Garante ha richiamato il principio di responsabilizzazione affidando al titolare il compito di determinare il periodo di conservazione tenuto conto delle finalità perseguite comunicandolo in ogni caso espressamente a tutti i soggetti interessati.

In conclusione, dalle FAQ richiamate emerge ancora una volta come il legislatore europeo e quello nazionale insistano per l’affermazione di una responsabilizzazione a carattere generale del titolare dei dati da utilizzare a posteriori per valutare le azioni dallo stesso poste in essere per la corretta gestione e tutela dei dati personali trattati.

 


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