Illecito mantenere attivo l’account aziendale dopo la cessazione del rapporto di lavoro: la decisione

Data: 13-01-2020

email aziendali

A fronte di un reclamo avanzato da un lavoratore, il Garante Privacy con provvedimento n. 216 emesso il 04/12/2020 ha affermato che la mancata cancellazione dell’account di posta elettronica aziendale successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro  costituisce un illecito trattamento di dati personali ai sensi della normativa in vigore così come modificata dal GDPR 679/2016.

A nulla sono servite le giustificazioni avanzate dall’Azienda la quale in propria difesa ha affermato di non aver commesso alcuna violazione della riservatezza dell’ex dipendente a fronte dell’esclusiva visualizzazione di comunicazioni aziendali provenienti da clienti e/o fornitori e non dell’eventuale corrispondenza di carattere personale.

Il Garante, con provvedimento emesso ha ritenuto non giustificabile il comportamento tenuto dal datore di lavoro ammonendo l’Azienda da un lato per non aver tempestivamente disattivato l’account successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro e dall’altro per aver aggravato tale violazione accedendo alla casella di posta leggendo le comunicazioni ivi presenti indipendentemente dal loro contenuto.

Nella motivazione del provvedimento il Garante sottolinea l’importanza di rimuovere ogni account di posta elettronica aziendale riconducibile ad un soggetto che non sia più presente nell’organico aziendale e che in ogni caso non ne abbia più la disponibilità attivandosi a tal fine senza indugi tenuto conto del tempo necessario per la predisposizione delle misure tecniche indispensabili per informare i terzi di tale disattivazione indirizzandoli verso indirizzi alternativi.

Ciò motivato, il Garante ha dichiarato l’illecito trattamento dei dati personali ed ha disposto l’iscrizione del provvedimento nel registro delle violazioni tenuto dall’Autorità stessa a titolo di precedente da tenere in considerazione per la valutazione complessiva di eventuali violazioni successive poste in essere dalla società ammonita assegnando in ogni caso il termine di giorni trenta per l’opposizione avverso al provvedimento avanti all’autorità giudiziaria ordinaria.

 


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