Base giuridica per lo svolgimento di trattamenti di dati personali oltre al consenso del soggetto interessato espressamente prevista all’art. 6 del GDPR in base al quale è consentito al titolare, dopo aver effettuato un bilanciamento tra l’interesse legittimo proprio o di terzi ed i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato ed aver ritenuto prevalente il legittimo interesse, trattare i dati personali dell’interessato senza ricorrere al consenso. Il titolare è tenuto in ogni caso ad informare l’interessato del trattamento e del legittimo interesse perseguito al fine di consentire l’eventuale opposizione di quest’ultimo.